Responsabile tecnico temporaneo: più continuità per le imprese del benessere

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Una novità destinata a semplificare la gestione delle attività di acconciatore ed estetista
Responsabile tecnico temporaneo

Responsabile tecnico temporaneo: più continuità per le imprese del benessere

Una novità destinata a semplificare la gestione delle attività di acconciatore ed estetista, soprattutto nei periodi in cui diventa più difficile organizzare il lavoro, come quello estivo. Con il Decreto-Legge 19 febbraio 2026, n. 19, in vigore dal 20 febbraio 2026 e attualmente in fase di conversione, viene infatti introdotta la possibilità di nominare un responsabile tecnico temporaneo, evitando così la sospensione dell'attività in caso di assenza del responsabile tecnico.

L'intervento, risponde a un'esigenza concreta più volte evidenziata dalle imprese del settore: poter affrontare ferie, malattie o altri impedimenti senza interrompere il servizio e senza subire le conseguenze economiche di una chiusura forzata.

Una risposta concreta alle esigenze delle imprese

Fino ad oggi, l'assenza del responsabile tecnico poteva comportare l'impossibilità di proseguire regolarmente l'attività. Con la nuova disciplina, invece, l'impresa potrà individuare una figura che assuma temporaneamente tale funzione, garantendo la continuità operativa nel rispetto della normativa.

La novità interessa sia le imprese di acconciatura, disciplinate dalla Legge n. 174/2005, sia quelle di estetica, regolate dalla Legge n. 1/1990.

Chi può svolgere l'incarico

Il ruolo di responsabile tecnico temporaneo potrà essere ricoperto da:

  • un dipendente; 
  • un familiare coadiuvante; 
  • un collaboratore stabilmente inserito nell'organizzazione aziendale. 

Per collaboratore si intende una persona che opera già all'interno dell'impresa con carattere di continuità, come ad esempio un socio lavoratore o altra figura coinvolta stabilmente nell'attività, e non un soggetto esterno chiamato occasionalmente.

Requisiti semplificati

Tra gli aspetti più rilevanti della riforma vi è la semplificazione dei requisiti richiesti.

Per ricoprire temporaneamente l'incarico sarà infatti sufficiente possedere:

  • la qualifica professionale prevista dalla normativa di settore; 
  • almeno tre anni di esperienza nel relativo ramo di attività. 

Non sarà quindi necessario essere in possesso dell'abilitazione completa normalmente richiesta per la nomina del responsabile tecnico.

Durata della sostituzione

La sostituzione potrà essere effettuata:

  • fino a 30 giorni, per qualsiasi causa di assenza, comprese ferie, permessi o impedimenti improvvisi; 
  • fino a 90 giorni, esclusivamente nei casi di assenza dovuta a comprovati motivi di salute. 

Una previsione che offre maggiore flessibilità organizzativa, soprattutto alle micro e piccole imprese, consentendo di programmare le sostituzioni senza compromettere la continuità del servizio.

Gli adempimenti

La procedura prevista dal decreto è particolarmente semplice.

Non occorre richiedere nuove autorizzazioni: sarà sufficiente comunicare tempestivamente la nomina del responsabile tecnico temporaneo allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) e alla Camera di Commercio territorialmente competenti.

In attesa di eventuali indicazioni operative da parte degli enti interessati, la comunicazione potrà essere trasmessa anche tramite PEC, nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa.

Un passo avanti per il settore

L'introduzione del responsabile tecnico temporaneo rappresenta un intervento atteso dal comparto del benessere, perché consente alle imprese di affrontare con maggiore serenità la gestione delle assenze, senza rinunciare alla continuità dell'attività e alla qualità dei servizi offerti ai clienti.

Confartigianato Polesine è a disposizione  degli operatori del settore per approfondimenti e assistenza sugli adempimenti previsti.